Lavoro “nero” e rapporto di amicizia?

In questi giorni si è pronunciato il Tribunale di Mantova su un caso che univa il lavoro “nero” e il rapporto di amicizia.

Questo il caso.

Gli Ispettori passando davanti a una villetta con un cantiere in corso si apprestavano a effettuare gli opportuni controlli volti ad accertare che tutte le persone presenti avessero un regolare contratto di lavoro.
Si trovavano in loco due amici/parenti del proprietario dell’abitazione che ovviamente erano sprovvisti di regolare contratto in quanto, appunto, uno dei due amico e vicino di casa e l’altro parente.

In assenza del contratto, gli Ispettori applicavano la sanzione prevista per il lavoro “nero”, senza accertare l’eventuale rapporto tra le parti e quindi l’amicizia o la parentela.

Seguiva quindi l’impugnazione da parte dello Studio sostenendo invece che nessun rapporto di lavoro si era realizzato il giorno dell’ispezione. Infatti per una delle due persone si trattava unicamente di un saluto a un amico dopo aver fatto dei lavori a casa, per l’altra di un parente peraltro poi assunto dall’impresa edile che si occupava dei lavori nell’abitazione.

Il Giudice, dopo aver sentito i testimoni, dava importanti indicazioni stabilendo che:

  • pur non essendo obbligatorio nella procedura di ispezione sentire le persone presenti (ci si limita solo a richiedere i documenti d’identità), fare qualche domanda potrebbe essere utile per capire meglio la dinamica degli eventi
  • l’onere di provare il lavoro “nero” spetta all’Ispettorato del Lavoro che quindi non si può limitare a ribadire quanto già inserito nel verbale di accertamento; deve fornire prove ulteriori.

Nel caso presentato veniva provato le le persone non erano dipendenti del proprietario dell’abitazione e la sanzione veniva annullata.

 

 

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